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Le Gare Regionali devono rispettare il Codice Appalti

lentepubblica.it • 21 Dicembre 2016

gare, appalti, regioni

La Corte costituzionale è intervenuta nel giudizio di legittimità, riguardante le gare d’appalto regionali, promosso dal presidente del consiglio dei ministri contro l’art. 1 della legge della regione Sicilia n. 14 del 2015 (sentenza n. 263/2016).

 

 


 

La Corte sottolinea che la legge siciliana è diversa da quella del codice dei contratti pubblici relativi a lavori per due motivi fondamentali: la soglia di anomalia delle offerte nei contratti sotto soglia è stabilita con un criterio matematico differente e la legge regionale prevede l’obbligo di presentazione in via preventiva delle analisi giustificative dell’offerta, se questa presenta un ribasso inferiore al 25%, sia per gli appalti sopra soglia che per quelli sotto soglia (comma 6-ter).

 

Secondo il costante orientamento di questa Corte, «perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (ex plurimis, sentenze n. 32 e n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011)» (sentenza n. 149 del 2015).

 

Nel caso di specie, è evidente la ricorrenza della prima condizione, stante l’abrogazione della disposizione che conteneva le norme introdotte dal censurato art. 1 della legge della Regione siciliana n. 14 del 2015.
Con riferimento ai commi 6, 6-bis, e 6-ter, regolanti alcuni aspetti della verifica di anomalia delle offerte, la cessazione deve tuttavia escludersi per assenza della seconda condizione, dal momento che il non breve lasso temporale di vigenza delle norme (oltre 9 mesi) e la loro fisiologica incidenza su tutte le procedure di gara bandite sull’intero territorio regionale (quanto al comma 6-ter), ovvero su tutte quelle sotto la soglia di rilevanza comunitaria (quanto ai commi 6 e 6-bis), ne fanno presumere l’applicazione.

 

La cessazione deve escludersi anche con riferimento al comma 6-quater, il quale rimette a un decreto assessoriale la fissazione delle «modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere».

 

In allegato il testo della Sentenza.

 

Fonte: Corte Costituzionale
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